Cassazione: responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/01 per reati in materia di SSL. RSPP non è soggetto apicale
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza 21 settembre 2022 n. 34943
La Cassazione torna ad occuparsi del ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) e della sua "rilevanza" nell'ambito del giudizio volto a contestare all'organizzazione il reato presupposto di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro.
Com'è noto, grazie al decreto legislativo 231/2001, anche le imprese possono commettere reati attraverso le persone fisiche che compongono la struttura aziendale.
In sintesi si configura come una responsabilità amministrativa (di fatto riconducibile ad una responsabilità penale), che scatta nel caso in cui vengano commessi reati nel suo interesse o a suo vantaggio.
Tale responsabilità è autonoma e aggiuntiva rispetto a quella personale degli autori del reato commesso, che subiranno comunque un autonomo procedimento penale, e prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive all’azienda, in qualità di entità giuridica autonoma.
Ma qual è la persona fisica che può commettere il reato?
Un’azienda non può commettere illeciti, né tantomeno essere chiamata a risponderne in tribunale, se non attraverso una persona fisica; e in ragione di ciò il D.lgs. 231/2001 provvede ad identificare tale soggetto distinguendo per la precisione i componenti dell’organizzazione aziendale in due gruppi, noti come soggetti apicali e soggetti subordinati.
In base all’art.5 comma 1 lettera a), sono da intendersi soggetti apicali tutti coloro che operano ai vertici dell’organizzazione: i soggetti che “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, come gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o i membri del comitato esecutivo (a seconda della corporate governance) e il dirigente; ma anche le “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa”, vale a dire i soggetti che, anche soltanto di fatto, esercitano il dominio dell’ente e quelli che lo esercitano per delega.
L’art. 5 comma 1 lettera b) della stessa norma definisce i soggetti subordinati, e li qualifica come coloro che sono sottoposti “alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”: in altre parole si tratterà di procuratori, lavoratori dipendenti e parasubordinati, insomma tutti coloro che svolgono un’attività soggetta alla direzione del datore di lavoro.
Stabilire se una determinata funzione aziendale è da ricomprendere tra gli apicali o meno non è questione di poco conto ed in alcuni casi è dirimente sia per stabilire l'imputabilità dell'ente che per l'eventuale coinvolgimento dello stesso nei rapporti di rivalsa interni.
L'RSPP svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione di formazione dei dipendenti.
Si tratta di una prestazione di collaborazione svolta in forza del rapporto di ausiliarietà e di subordinazione al datore di lavoro, che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria degli "apicali", così come definiti ex art. 5 comma 1 lett a) del D.Lgs 231/01.
Secondo la Cassazione, tale esclusione di "apicali" sussiste anche laddove a tale soggetto sia stata rilasciata una delega ad occuparsi, nell'azienda, della materia attinente alla prevenzione e protezione dei lavoratori.
Anche in seguito ad una simile delega, infatti, l'RSPP rimane pur sempre sottoposto al più ampio potere del delegante, che viene esercitato anche sotto forma di vigilanza ed inoltre è tenuto a rapportarsi e a riferire al delegante ai fini dell'adozione di quelle misure di prevenzione o di protezione che sfuggano al suo potere di gestione o di spesa.
Qualora il reato venga ascritto a responsabilità del RSPP, si dovrà quindi far ricomprendere la fattispecie nell'ambito della responsabilità soggettiva per fatto del dipendente, quale "soggetto sottoposto", secondo la nozione ricavabile dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001.
In tal modo,
l'adozione e l'efficace attuazione di idoneo modello di organizzazione e di gestione sarebbe di per sé sufficiente – ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo- ad escludere la responsabilità dell'ente, purché non siano
violati
gli obblighi di direzione e controllo gravanti sui soggetti apicali.

