Incidente stradale: guida pratica alla gestione del sinistro

Paolo Mascitelli • 24 agosto 2020

Pubblichiamo un documento informativo che intende fornire alcuni consigli utili per gestire al meglio un incidente stradale e soprattutto le prime fasi convulse che lo seguono e consentire una più efficace difesa dei propri diritti qualora fossero pregiudicati in forza di tale evento.

Anche il più attento e prudente dei guidatori può essere coinvolto in un incidente stradale; questo è poco ma sicuro, quindi nessuno dovrebbe ritenersi esentato dall'approfondire le tematiche che andremo ad affrontare.

Senza alcuna presunzione di confezionare un’opera esaustiva, riteniamo comunque che sia utile divulgare alcuni consigli pratici, frutto di anni di esperienza maturata nel seguire cause in materia risarcitoria da infortunistica stradale da parte dei nostri avvocati.

Il Tuo assicuratore di fiducia è sicuramente la persona più onesta e disponibile del mondo ma ricordati che non è il tuo avvocato e soprattutto è un dipendente della compagnia di assicurazioni che, in caso di indennizzo diretto, avrà un interesse che non è proprio allineato con il Tuo. Meglio quindi coinvolgere subito il Tuo legale, e subordinatamente il Tuo amico assicuratore. 

Il nostro studio di avvocati è a Tua disposizione h24 e mettiamo sul campo tutta la NOSTRA esperienza pluriventennale.

ALLENATI:

Impara a vivere una situazione del genere ed immaginala  mentre scorri passo dopo passo questa guida; questo semplice esercizio ti servirà a memorizzare meglio le cose che dovrai fare ed avere meno incertezze laddove ti trovassi a vivere una disgrazia del genere. Iniziamo e viviamo ciò che dovrai fare in caso di incidente.


1) RESPIRA, SPENGI IL MOTORE, ACCENDI LE LUCI DI EMERGENZA E METTI MANO AL TELEFONO
RESPIRA PROFONDAMENTE, ARRESTA IL VEICOLO E ACCENDI I LAMPEGGIATORI DI EMERGENZA E GLI ANABBAGLIANTI E ASSICURATI DI AVERE IL CELLULARE A PORTATA DI MANO. NON SCAPPARE. L’OBBLIGO DI FERMARSI E’ PREVISTO DALLA LEGGE, PENA LA RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI E LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 1 A 3 ANNI. 

2) OSSERVA E SE C’E’ PERICOLO SCAPPA – PARLA A VOCE ALTA PER SUPERARE LO SHOCK
OSSERVA IL CAMPO DELL’INCIDENTE A 360 GRADI PER CERCARE DI CAPIRE SE C’E’ IL RISCHIO DI ESSERE TRAVOLTI DA ALTRI VEICOLI. SE ESISTE TALE RISCHIO PRECIPITATI FUORI DALL’ABITACOLO E METTITI IN SALVO. SE NON ESISTE TALE PERICOLO CONTINUA A RESPIRARE E TENTA DI SUPERARE LO STATO DI SHOCK INIZIALE PRENDENDO CONTEZZA DI CIO’ CHE TI CIRCONDA. PARLA A VOCE ALTA ANCHE SE SEI DA SOLO. ORA SERVE FREDDEZZA!!

3) CHIAMA IL 112 PER GESTIRE L'EMERGENZA. 
CHIAMA SUBITO IL 112! TI GUIDERANNO E SAPRANNO INVIARE I SOCCORSI.
COME NELLA GRAN PARTE DELL'UNIONE EUROPEA QUESTO E' IL NUMERO PER OGNI TIPO DI EMERGENZA.
GLI OPERATORI SONO PLURILINGUE E SAPRANNO ASSISTERTI.
L'OBIETTIVO DELLA UE E' DOTARSI DI UN SERVIZIO UNICO, GRATUITO E DISPONIBILE SEMPRE ED OVUNQUE PER OGNI CITTADINO OD OSPITE EUROPEO.
I CONSUETI VECCHI NUMERI RESTANO COMUNQUE ATTIVI: Ambulanza – 118 - Polizia – 113 - Vigili del fuoco - 115

4) COME AFFRONTARE LE EMORRAGIE
SE SEI FERITO, CONTROLLA EVENTUALI EMORRAGIE, SE SONO GRAVI TENTA DI COMPRIMERLE CON CIO’ CHE HAI SOTTOMANO. ATTENZIONE NON SIAMO MEDICI, SEMPLICEMENTE VI SONO MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO CHE OGNUNO DI NOI DOVREBBE CONOSCERE ED A CUI RIMANDIAMO MA VALE LA PENA FARNE CENNO.

OLTRE IL 95% DELLE EMORRAGIE PERICOLOSE PUO’ ESSERE RISOLTO CON MISURE DI COMPRESSIONE.
(ESTRATTO DA WWW.ARES118.IT) “Bisogna prendere una benda (ma anche una cravatta, una sciarpa…) ed applicarla come un tampone, consistente ma non rigido, in modo tale da esercitare una compressione sulla zona di emorragia. E’ necessario comprimere finché il sangue non esce più. Se il sanguinamento dovesse continuare, bisogna continuare nella compressione utilizzando un nuovo tampone.
Le più importanti emorragie arteriose (quelle al collo, all'inguine o alla coscia) non possono essere bloccate da una compressione sul punto di sanguinamento. In questo caso la compressione verrà effettuata lontano da questo punto, utilizzando le proprie mani come tenaglie per schiacciare l'arteria contro un piano osseo. Questa manovra si chiama compressione digitale a distanza.
Questi punti possono essere ricercati, a scopo di addestramento, su noi stessi, dal momento che è possibile rilevare la pulsazione dell'arteria sottostante.
Ecco alcuni punti di compressione:
Arteria succlavia per le emorragie della spalla. Comprimere con la punta delle dita dietro alla clavicola, spingendo l'arteria succlavia in basso sulla prima costa.
Arteria ascellare per le emorragie del braccio (dalla spalla al gomito). Comprimere con i due pollici paralleli al centro dell'ascella abbracciando con le altre dita incrociate la spalla.
Arteria omerale per le emorragie della parte finale del braccio e del gomito. Sollevare il più possibile il braccio dell'infortunato mentre con le dita lunghe si comprime sulla faccia interna del braccio, a metà altezza, sotto al muscolo bicipite, comprimendo l'arteria omerale sull'omero.
Arteria omerale per le emorragie dell'avambraccio (dal gomito al polso) e della mano. Si comprime con i due pollici tenuti paralleli nella piega del gomito, mentre con le altre dita incrociate si abbraccia il gomito stesso.
Arteria femorale per le emorragie della coscia. Premere con tutto il peso del corpo, con il pungo chiuso ed il braccio teso nella piega inguinale, mantenendo le dita parallele alla piega ed il braccio teso in direzione del bacino e non perpendicolarmente al terreno.
Arteria poplitea per le emorragie della gamba (dal ginocchio alla caviglia) e del piede. Premere con i pollici paralleli all'interno della piega del ginocchio abbracciando contemporaneamente con le altre dita incrociate il ginocchio stesso.
La compressione digitale a distanza va mantenuta fino all'arrivo del personale specializzato”

5) COME AFFRONTARE LE COMMOZIONI/CONTUSIONI/EMATOMI CEREBRALI
IN CASO DI COMMOZIONE, CONTUSIONE, EMATOMA CEREBRALE, NON E’ AMMESSA LA SOTTOVALUTAZIONE. 
QUESTA TIPOLOGIA DI LESIONI SONO LA PRIMA CAUSA DI MORTE DELLE VITTIME DI INCIDENTI STRADALI.
SE ACCUSI UN CAMBIAMENTO DEL LIVELLO DI COSCIENZA, CONVULSIONI, NAUSEA, VOMITO, FUORIUSCITA DI SANGUE OD ALTRI LIQUIDI DAL NASO O DALL’ORECCHIO RIDUCI I MOVIMENTI DELLA TESTA, CONTROLLA EVENTUALI EMORRAGIE ESTERNE, MANTIENI LA TEMPERATURA CORPOREA E SOPRATTUTTO CHIAMA IL 112.

6) LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO DELL’INCIDENTE – CHIAMA UN FAMILIARE!
ORA HAI IL QUADRO DELLA SITUAZIONE PIU’ ESATTO, E QUINDI:
A) DEDICATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL LUOGO DELL’INCIDENTE! POSIZIONA IL TRIANGOLO. 
B) CHIAMA UN FAMILIARE IL PRIMA POSSIBILE.

7) PRESTA SOCCORSO A TERZI.
IL CONDUCENTE HA L’OBBLIGO DI FERMARSI E DI PRESTARE ASSISTENZA A COLORO CHE ABBIAMO SUBITO DANNI ALLA PERSONA. ART. 189 CODICE DELLA STRADA. 
L’ART. 593 DEL CODICE PENALE STABILISCE CHE CHIUNQUE (…) TROVANDO UN CORPO UMANO CHE SIA O SEMBRI INANIMATO OVVERO UNA PERSONA FERITA OMETTA DI PRESTARE ASSISTENZA O DI DARE IMMEDIATO AVVISO ALL’AUTORITA’ (….) E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO E CON MULTA FINO A 2.500,00 EURO. LA PENA E’ RADDOPPIATA SE DA SIFFATTA OMISSIONE DERIVA LA MORTE DELLA PERSONA.
L’OMISSIONE DI SOCCORSO E’ POI PUNITA CON LA RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI E CON LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 18 MESI A 5 ANNI.
IL PRIMO SOCCORSO
CONSISTE NEL CHIAMARE IL 112 PER CHIEDERE L’INTERVENTO DEL PERSONALE SPECIALIZZATO AL PIU’ PRESTO POSSIBILE. IL FERITO, SALVO CHE SIA INDISPENSABILE PER SALVAGUARDARNE LA VITA, NON DEVE ESSERE SPOSTATO.
OVE NECESSARIO SPOSTARE LA VITTIMA DALLA AUTOVETTURA, SI DOVRA’: 

• PASSARE UN AVAMBRACCIO SOTTO L’ASCELLA DEL FERITO, AFFERRARE IL MENTO E BLOCCARE LA TESTA CONTRO LA PROPRIA SPALLA;
• PASSARE L’ALTRO AVAMBRACCIO SOTTO L’ALTRA ASCELLA E AFFERRARE IL POLSO DEL FERITO APPOGGIANDOLO SULL’ADDOME;
• ADAGIARE LA TESTA DEL FERITO CONTRO LA PROPRIA SPALLA E CERCARE DI SOSTENERLO SALDAMENTE;
• RETROCEDERE TENENDO FERMA LA TESTA DEL FERITO.

8)DOCUMENTA LA SCENA DELL’INCIDENTE. 
MENTRE ATTENDI L’ARRIVO DEI SERVIZI DI EMERGENZA SCATTA FOTOGRAFIE E VIDEO DEL LUOGO DELL’INCIDENTE. RACCOGLI I NOMI E TELEFONI DI EVENTUALI TESTIMONI.
PUO' SUCCEDERE CHE QUALCUNO SI "INVENTI" QUALCHE MANOVRA INADEGUATA PER SPOSTARE I MEZZI, ELIMINARE RESTI DEI MEZZI DALLA STRADA, MANDARE VIA I TESTIMONI, ARROGARSI DIRITTI E PREROGATIVE CHE POI DANNEGGERANNO LA TUA POSIZIONE COMPROMETTENDO GLI ESITI DELLE INDAGINI E LA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA IN CASO DI CONTESTAZIONE CIRCA LA RESPONSABILITA' DELL'EVENTO.
OLTRE ALLE FOTOGRAFIE RISULTA MOLTO EFFICACE FARE RIPRESE VIDEO ANCHE PER I CONTENUTI AUDIO CHE POTREBBERO ESSERE DI ENORME AIUTO

9) CHIAMA IL TUO LEGALE
 SE TI E’ POSSIBILE CHIAMA IL TUO LEGALE E FATTI ASSISTERE SIN DALLE PRIME FASI, IN MODO DA NON LASCIARE NIENTE AL CASO. RICORDATI: DAL TUO CONSULENTE LEGALE DEVI PRETENDERE TRE COSE FONDAMENTALI:
• DEDIZIONE
• PROFESSIONALITA’
• TRASPARENZA

10) IL CAI/CID – LA CONFESSIONE
 ANCHE SE CON FERITI E’ POSSIBILE USARE IL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE. PONI ATTENZIONE, FIRMARLO INTEGRA COMUNQUE UNA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE. LE FORZE DELL’ORDINE PUOI EVITARE DI CHIAMARLE SOLO IN CASO DI FERITE LIEVI E VI E’ PIENO ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA’ MA IN TAL CASO NON FAR ALLONTANARE L’ALTRO SOGGETTO COINVOLTO PRIMA CHE ABBIA SOTTOSCRITTO IL MODULO DI CONSTATAZIONE O COMUNQUE UNA AMMISSIONE DI RESPONSABILITA’ DETTAGLIATA (CONFESSIONE).

11) COME COMPORTARSI AL PRONTO SOCCORSO – NESSO CAUSALE.
UNA VOLTA GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO, E’ FONDAMENTALE FAR DOCUMENTARE OGNI LESIONE, SINTOMO, TRAUMA SUBITO. CAPITA CHE ALCUNE LESIONI O MICROFRATTURE VENGANO DIAGNOSTICATE DOPO UNA PRIMA DIMISSIONE DAL NOSOCOMIO. IN TALI CASI E’ BEN POSSIBILE CHE DA PARTE DEL MEDICO DELLA COMPAGNIA VI SIA UN DISCONOSCIMENTO PER MANCATA PROVA DEL NESSO CAUSALE RISPETTO ALL’INCIDENTE. PROPRIO PER SCONGIURARE QUESTA EVENTUALITA’ E’ IMPORTANTE CHE I MEDICI REFERTINO NON SOLO LE CONDIZIONI OGGETTIVE MA ANCHE LA SINTOMATOLOGIA SOGGETTIVA SU CUI SI DOVRA’ INCENTRARE L’INTERVENTO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO.

12) IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE.
DAL MOMENTO DELLE DIMISSIONI SINO ALLA GUARIGIONE, DOVRA’ ESSERE BEN DOCUMENTATO OGNI CONSULTO, VISITA, ESAME, SPESA SOSTENUTA E DA SOSTENERE.
CAPITA SPESSO CHE LA VITTIMA DI INCIDENTE DEBBA SOTTOPORSI AD INTERVENTI CHIRURGICI O CURE RIABILITATIVE E SCELGA DI RIVOLGERSI A CLINICHE PRIVATE, MEDICI, CENTRI NON CONSENZIONATI CON IL SSN, ANTICIPANDO LE SOMME NECESSARIE E CHIEENDONE IL RIMBORSO ALL’ASSICURAZIONE.
IN QUESTI CASI SI CORRE IL RISCHIO DI NON ESSERE RIMBORSATI PER EFFETTO DELL’ECCEZIONE DI CUI ALL’ART. 1227 COCIDE CIVILE SECONDO CUI IL RESPONSABILE CIVILE NON E’ TENUTO A RIMBORSARE QUEI DANNI CHE IL CREDITORE AVREBBE POTUTO EVITARE USANDO L’ORDINARIA DILIGENZA.
IN MATERIA SI REGISTRANO PRONUNCE CONTRASTANTI ANCHE SE RECENTEMENTE LA CASSAZIONE HA AFFERMATO CHE IL SOLO FATTO DI NON ESSERSI RIVOLTO AL SSN NON LEGITTIMA LA COMPAGNIA A RIFIUTARE IL RIMBORSO; ANZI, PER RITENERE LEGITTIMA L’ECCEZIONE DI CUI ALL’ART. 1227 CC, SI DOVREBBE DIMOSTRARE CHE I DANNI PROVOCATI DAL CREDITORE: A) INTEGRINO CONSEGUENZE ULTERIORI O UN AGGRAVAMNENTO DI QUELLI EZIOLOGICAMENTE LEGATI ALL’EVENTO; B) DETERMININO L’INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA’ E QUINDI RIDONDANTI.
IN SOSTANZA OVE LE CURE SIANO UTILI ED ANZI NECESSARIE, INTIMAMENTE LEGATE ANCHE AD UN RAPPORTO FIDUCIARIO TRA PAZIENTE E STRUTTURA SANITARIA OD IL PROFESSIONISTA MEDICO, L’ECCEZIONE DI CUI AL 1227 CC NON POTRA’ TROVARE LEGITTIMAZIONE PURCHE’, OVVIAMENTE, LE SPESE RISPETTINO I CRITERI DI NECESSITA’/UTILITA’ E PROPORZIONALITA’.

13) IL TRAUMA PSICOLOGICO
NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA, SI DEVE RICONOSCERE AL DANNEGGIATO, OLTRE AL DANNO BIOLOGICO, UN RISARCIMENTO COMPRENSIVO DEL PREGIUDIZIO PATITO SIA SOTTO L’ASPETTO DELLA SOFFERENZA INTERIORE (DANNO MORALE), CHE SOTTO QUELLO DELL’ALTERAZIONE DELLA VITA RELAZIONALE (DANNO ESISTENZIALE) SENZA CHE CIO’ DETERMINI ALCUNA DUPLICAZIONE RISARCITORIA.
RECENTI STUDI EVIDENZIANO CHE TRA IL 5% ED 45% DEGLI ADULTI ED IL 14 E 45% DEI MINORI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI TENDONO A SVILUPPARE UN DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS DURANTE L’ANNO SUCCESSIVO ALL’INCIDENTE.
L’IMPATTO PSICOLOGICO CHE CONSEGUE AD UN’ESPERIENZA DEL GENERE PUO’ ESSERE DEVASTANTE PER IL SOGGETTO COINVOLTO ED I SUOI FAMILIARI.
SENSI DI COLPA, DISTURBI DEL COMPORTAMENTO, DEPRESSIONE, ATTACCHI DI PANICO, ANSIE, DIMINUZIONE DELLA FIDUCIA IN SE STESSI, FOBIE, RABBIA: QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE PATOLOGIE CHE SI RINVENGONO NEI SOGGETTI VITTIME DI INCIDENTE STRADALE.
E’ IMPORTANTE COMPRENDERE L’IMPORTANZA DI NON SOTTOVALUTARE L’ASPETTO PSICOLOGICO, CURARLO NE PRETENDERNE LA GIUSTA VALORIZZAZIONE RISARCITORIA.
>>><<<

SE NECESSITI DI ASSISTENZA LEGALE OD ANCHE DI UNA SEMPLICE CONSULENZA SUL TUO CASO, NON ESITARE A CONTATTARCI VIA EMAIL STUDIOMASCITELLI@GMAIL.COM O CHIAMANDO I NOSTRI UFFICI AL 0586/880649.

STUDIO LEGALE MASCITELLI
Riproduzione riservata


Autore: Avv. Veronica Luperini 2 novembre 2023
Il termine "sharenting" si riferisce alla pratica dei genitori di condividere costantemente contenuti online riguardanti i propri figli, come foto, video e ecografie. Questo neologismo deriva dall'unione delle parole inglesi "share" (condividere) e "parenting" (genitorialità). La pubblicazione in rete delle foto/video dei propri figli può comportare numerosi rischi che minacciano la privacy e la sicurezza dei minori tra cui: violazione della privacy e della riservatezza dei dati personali anche sensibili; mancata tutela dell’immagine del minore che a causa della permanenza in rete e dell’inevitabile perdita di controllo da parte dei genitore sul contenuto postato può essere utilizzata per fini impropri da parte di terzi (es. pedopornografia, ritorsioni etc); ripercussioni psicologiche sul minore rischiando di ritrovarsi con un'identità digitale costruita su immagini di cui non ha dato il proprio consenso, rischio di adescamento da parte di malintenzionati che possono sfruttare dati ed abitudini dei minori esposti online. Incremento episodi cyberbullismo E’ importante prestare attenzione quando si decide di pubblicare tali contenuti e seguire i suggerimenti forniti dal Garante della privacy tra cui: ✔️rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti) ✔️coprire i volti con una “faccina” emoticon; ✔️limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono o che siano affidabili e non le condividano senza permesso nel caso di invio su programma di messagistica istantanea; ✔️evitare la creazione di un account social dedicato al minore; ✔️leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo le fotografie.
Autore: Paolo Mascitelli 30 ottobre 2023
La retribuzione minima stabilita da un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non basta a garantire il rispetto del principio di sufficienza e proporzionalità dettato dall’articolo 36 della Costituzione. La Corte di cassazione ha stabilito che anche in presenza di un accordo collettivo, spetta in ogni caso al giudice il potere di valutare la congruità del salario minimo stabilito dalle parti sociali, mediante una verifica costituzionalmente orientata di tale misura. Dalla "corretta lettura" dell’articolo 36 della Costituzione, infatti, la Corte giunge a ricavare il principio secondo cui ciascun lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Secondo la Corte (sentenze 27711 e 27769 del 2 ottobre 2023) l'articolo 36 della Costituzione evidenzia due diritti distinti ma interconnessi: il diritto a una retribuzione " proporzionata " in base alla quantità e qualità del lavoro e il diritto a una retribuzione " sufficiente" che assicuri una vita dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia. La valutazione della congruità del salario minimo diventa, quindi, una valutazione flessibile dipendente dal contesto economico e sociale in evoluzione. La Corte ha introdotto un nuovo punto di vista sostenendo che per determinare il salario minimo non si debba considerare solo la soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat ma anche i concetti di sufficienza e proporzionalità. La Corte fa riferimento alla direttiva dell'Unione Europea sui salari adeguati che incoraggia gli Stati membri a garantire non solo i bisogni essenziali ma anche la partecipazione a attività culturali, educative e sociali. La valutazione che il giudice è chiamato a svolgere in merito alla congruità del salario minimo è dunque una valutazione fluida , dipendente dal contesto economico in evoluzione e non cristallizzata in parametri intangibili. Secondo gli Ermellini, quindi, si deve garantire al lavoratore una vita non solo non povera, ma anche dignitosa. In questo senso la Corte fa espresso riferimento alla recente direttiva Ue sui salari adeguati (n. 2022/2041) che sprona gli Stati membri a dotarsi di legislazioni nazionali orientate a garantire non solo il soddisfacimento di meri bisogni essenziali (quali cibo, alloggio, e così via) ma anche la legittima partecipazione ad attività culturali, educative e sociali. La direttiva Ue propone alcuni parametri per adeguare il salario minimo, come il potere d'acquisto dei salari rispetto al costo della vita e la distribuzione dei salari. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente giurisprudenza che si concentrava su parametri come l'indice Istat di povertà o l'importo della Naspi o del reddito di cittadinanza. La Corte di Cassazione invita a valutare con prudenza gli scostamenti dalla contrattazione collettiva, ma le recenti sentenze rischiano di creare incertezza , passando dalla certezza dei contratti collettivi a un potenziale eccesso di discrezionalità nelle aule di tribunale. La massima: "Il giudice può discostarsi dal Contratto collettivo Il giudice deve fare riferimento innanzitutto alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’articolo 36 della Costituzione. Per la determinazione del giusto salario minimo il giudice può usare come parametro la retribuzione stabilita in altri contratti collettivi di settori affini e può fare altresì riferimento a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue 2022/2041 del 19 ottobre 2022. Cassazione civile, sez. lavoro, 2 ottobre 2023 n. 27711 e n. 27769" Di altro avviso è il Tribunale di Milano che invece richiama espressamente la "prudenza" nel discostarsi dal salario indicato dal CCNL leader: "Ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro risulti inferiore alla soglia minima di sufficienza in base all’articolo 36 della Costituzione, il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri costituzionalmente garantiti, con valutazione discrezionale. Ove però la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto a usare tale discrezionalità con la massima prudenza, cura e attenzione e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche, politiche e sindacali sottese all’intero assetto degli interessi concordato dalle parti sociali nel confronto che porta alla stipulazione del contratto collettivo. Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 21 febbraio 2023 
Autore: Paolo Mascitelli 14 marzo 2023
La Cassazione torna a chiarire il "fenomeno" della colpa d'organizzazione rilevante ai sensi della punibilità dell'ente ex D.Lgs 231
Autore: PAOLO MASCITELLI 21 dicembre 2022
C orte di Cassazione , Sezione 4 , Penale , Sentenza 21 settembre 2022  n. 34943
Autore: Paolo Mascitelli 17 novembre 2022
Alla ricerca di una soluzione al problema di conformità.
Autore: Paolo Mascitelli 12 maggio 2022
Secondo la Cassazione n. 14760/22 è l egittimo il licenziamento della cassiera di un supermercato che per vincere i premi "cd fedeltà" carica i punti sulla propria carta, quando i clienti abbiano dimenticato o non abbiano proprio la tessera. Il caso A fronte del licenziamento disciplinare subito per i fatti in premessa, la dipendente assumeva a propria difesa la propria estraneità, deducendo che negli orari e nei giorni in cui risultavano eseguiti i fatti, ella si era alzata dalla propria postazione. I giudici di merito respingevano l'impugnazione, facendo gravare sulla dipendente l'onere della prova esimente, ritenendo già comprovata in via documentale la prova della giusta causa, in quanto tale fatto di per sé mina alla radice il rapporto fiduciario anche in ottica futura. Approdati dinanzi al giudice di legittimità, la Cassazione ha concluso per la legittimità della sanzione in funzione anche degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.T 
Autore: Paolo Mascitelli 22 febbraio 2022
Qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista integra il presupposto necessario per dimostrare la debenza del compenso.
Autore: Paolo Mascitelli 3 marzo 2021
La Cassazione con ordinanza 5077/2021 rigetta il ricorso della ex moglie ed esclude il diritto all'assegno di divorzio, ribadendo le motivazioni già affermate dai giudici di secondo grado. Le indagini difensive del marito erano infatti in grado di fornire prova del fatto che la donna, nonostante le dimissioni formali al proprio datore di lavoro, continuava a prestare di fatto servizio nello studio professionale. Inoltre i problemi di salujte accusati dalla donna quali impedimenti per costituire forza lavoro autonoma e garantirsi un impiego, non si dimostrano fondati in quanto risulta essere nelle piene capacità lavorative.
Show More