Uno studio del 2017 effettuato per conto della Commissione Europea ha stimato che la perdita di benefici potenziali dovuta alla mancanza di tutela degli informatori, solo nel settore degli appalti pubblici, si situa tra i 5,8 e i 9,6 miliardi di euro all'anno per l'UE nel suo complesso.
Per assicurare tutela agli "informatori" in tutta la UE, superando eventuali differenze tra le varie legislazioni dei singoli Stati, il 7 ottobre scorso il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”, prescrivendo agli Stati membri il recepimento delle disposizioni minime ivi contenute entro due anni dalla sua pubblicazione.
Solo dieci paesi dell'Unione conoscono e regolamentano il whistleblowing e per una volta il nostro paese è tra quelli virtuosi.
In Italia, infatti, l'istituto del whistleblowing venne introdotto per la prima volta con l'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che appunto introdusse la figura del whistleblower, con particolare riferimento al "dipendente pubblico che segnala illeciti".
A tale normativa ha fatto poi seguito la legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), che si inserisce nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell'uso comune, "whistleblower").
Questa legge ha avuto il grande merito sia di assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala l'illecito rispetto alla normativa precedente, che di estendere tale Istituto anche al settore privato, seppure in termini e con modalità differenti.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro privato, l'art. 2 della legge 179 del 2017 è intervenuta sul D. Lgs. 231/2001, aggiungendo tre nuovi commi all'art. 6 (relativo alle indicazioni sul contenuto dei modelli organizzativi).
Da allora, è ben noto che tutti i modelli organizzativi (MOGC), devono istituire sistemi di whistleblowing efficaci e conformi al dettato normativo che sancisce in particolare: a) specifici canali informativi dedicati alle segnalazioni, di cui almeno uno con modalità informatiche, tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; b) l divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante; c) l'inserimento all'interno del sistema disciplinare del modello organizzativo di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni poi rivelatesi infondate.
Il destinatario naturale di queste segnalazioni è l'ODV (Organismo di Vigilanza), anche se ciò non viene indicato espressamente nella attuale normativa italiana.
Ebbene in questo contesto, si inserisce la Direttiva Europea 7/10/2019, la cui ratio va ricercata all’interno dei recenti scandali come LuxLeaks, Panama Papers e Football Leaks che hanno contribuito a mettere in luce la grande precarietà di cui soffrono oggi gli informatori ed alla necessità di elevare i sistemi di protezione già adottati dai vari paesi.
La portata innovatrice si estende sia ai soggetti da proteggere, non solo i dipendenti ma i free lance, i professionisti, i tirocinanti etc, che ai settori interessati, i quali non sono più limitati agli illeciti (così detto reato presupposto) considerati nel decreto legislativo 231/2001.
La direttiva, infatti, comprende tra le materie su cui è possibile segnalare anche quella riguardante il trattamento dati personali, la salute pubblica, la protezione ambientale, la tutela del consumatore, i servizi finanziari, la sicurezza nucleare.
Dal punto di vista procedurale, per garantire la sicurezza dei potenziali informatori e la riservatezza delle informazioni divulgate, le nuove norme consentiranno di comunicare le segnalazioni sia all’interno dell'ente interessato (come un’azienda), che direttamente alle autorità nazionali competenti, nonché agli organi e le agenzie competenti dell'UE. Pertanto, tali canali di comunicazione dovranno essere obbligatoriamente creati sia dalle aziende che dalle stesse autorità nazionali.
Nei casi in cui non siano state adottate delle misure adeguate in risposta alla segnalazione iniziale di un whistleblower, o qualora si ritenga che vi sia un pericolo imminente per l'interesse pubblico o un rischio di ritorsione, l’informatore sarà comunque protetto in caso decidesse di divulgare pubblicamente le informazioni, senza passare attraverso questi canali.
Viene inoltre fissato in tre mesi il termine per dare un seguito concreto alla segnalazione effettuata dal segnalatore di illeciti.
Infine dal punto di vista delle tutele per il segnalante, la direttiva aggiunge alcuni strumenti protettivi che dovranno essere impostri alle imprese, tra cui la riassunzione provvisoria, l'accesso gratuito a informazioni per la tutela, l'assistenza legale e finanziaria.
A beneficio del segnalante, inoltre, gli Stati dovranno introdurre esimenti della responsabilità per i reati di diffamazione, violazione del copyright o del segreto, anche industriale, tutela dei dati personali, escludendo poi anche la responsabilità civile.
In termini estremamente sintetici, queste le prime misure che è consigliabile attuare soprattutto da parte delle aziende che già hanno adottato un Modello 231.
a) creazione di canali sicuri per effettuare le segnalazioni e di una loro gerarchia tra interni ed esterni.
b) estensione della protezione anche a soggetti non dipendenti (funzionari pubblici a livello nazionale/locale, volontari e tirocinanti, membri senza incarichi esecutivi, azionisti);
c) implementazione delle misure di sostegno e protezione degli informatori da possibili ritorsioni, anche a beneficio di coloro che assistono lo whistleblower, come colleghi e parenti;
d) obbligo di riscontro entro entro 3 mesi, prorogabili di altri 3 mesi per giustificato motivo.
Avv. Paolo Mascitelli
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