In forza del DPCM 11 marzo 2020 e Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la prima novità è la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
L’art.37 del D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), ha stabilito la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi in scadenza dal 23/02/2020 al 31/05/2020; la sospensione riguarda sia la quota a carico del datore sia la quota a carico del lavoratore, che non dovrà essere trattenuta in busta paga. Tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza alcuna applicazione di interessi o sanzioni.
Il lavoro domestico non rientra tra le attività sospese.
Il DPCM dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ha sospeso in tutto il territorio nazionale, oltre alla maggior parte degli esercizi commerciali, anche le attività di servizi alla persona.
Il decreto, però, non menziona tra le attività di servizio alla persona il lavoro domestico (colf, badanti e baby sitter) ed il Ministero dell’Interno, con apposite FAQ, ha esplicitamente chiarito che le prestazioni di lavoro domestico non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione che pertanto possono proseguire ma a condizione che vengano rispettate determinate condizioni per la prevenzione dei contagi; vediamo quali.
- igiene delle mani e delle superfici;
- distanziamento sociale, ove possibile;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).
In generale, sarà necessario, ove possibile, seguire le linee guida indicate nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato in data 14 marzo 2020.
Seppur non previsto come divieto assoluto ma come raccomandazione, è evidente che nei rapporti di lavoro domestico in regime di non convivenza sia preferibile sospendere l’attività lavorativa e far stare a casa propria il lavoratore tramite una comunicazione scritta, da inviarsi anche con semplice mail o messaggio whatsapp. Attenzione, affinchè tali strumenti comunicativi possano essere eventualmente utilizzati come prove è necessario che siano inviati agli account personali del lavoratore e con messaggio di avvenuta conferma di lettura, meglio ancora se inviato dallo stesso destinatario come feedback di ritorno.
La sospensione del lavoro.
Laddove si intenda sospendere il lavoro del domestico, le scelte possibili, in assenza della misura straordinaria della cassa integrazione (esclusa per questa tipologia di rapporti), sono:
a) sospensione per un determinato periodo di tempo, fermo restando il pagamento della retribuzione.
b) ricorrere alle ferie maturate e ai permessi retribuiti. Qualora non fossero maturate in numero sufficiente, potranno essere accordate come anticipo su quelle maturande.
c) in accordo (scritto) con il lavoratore determinare una sospensione del rapporto durante la quale utilizzare i permessi non retribuiti (una specie di aspettativa);
d) riduzione dell’orario di lavoro durante la fase di emergenza senza effettuare variazioni del contratto.
Se nessuna delle soluzioni sopra indicata è percorribile per mancanza di accordo, per il datore non resta che interrompere il rapporto di lavoro per giusta causa. In caso di dimissioni per giusta causa, tuttavia, prima di concedere la NASPI è possibile che l’INPS proceda a verifiche atte a scongiurare il rischio di frodi.
Autocertificazione obbligatoria
Infine, anche i lavoratori domestici sono tenuti a munirsi di autocertificazione qualora necessitassero di uscire di casa per evadere i compiti relativi alle proprie mansioni, ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia per acquistare farmaci.