Nuovo Contratto Collettivo Nazionale per Colf, Badanti e Baby- Sitter, ecco cosa cambia

Paolo Mascitelli • 17 settembre 2020

Siglato in data 11 settembre 2020 il CCNL per colf, badanti e baby-sitter che sostituisce il precedente accordo del 2016.

Nunzia Cataldo, attuale Ministra del Lavoro, ha esplicato le migliorie che il nuovo CCNL garantisce alle parti sociali interessate, volte soprattutto a disciplinare importanti aspetti riguardanti il mercato e l'organizzazione del lavoro domestico. 
L’obiettivo è stimolare l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare, con un nuovo CCNL che conviene sia al lavoratore che alle famiglie con anziani o bambini da assistere. 
Il nuovo CCNL riguarda  860 mila lavoratori  regolari e introduce importanti  novità  riguardo il mercato e l’organizzazione del lavoro domestico; includendo anche i contratti in nero e quelli sommersi (che sono più del 53% del settore) sono interessati alla riforma almeno  2 milioni di lavoratori.
Uno dei principali scopi è rappresentato dall'esigenza di regolarizzare i trattamenti lavorativi e reddituali di queste categorie di lavoratori divenuti sempre più importanti in una società che sta invecchiando e dove la cura degli anziani potrebbe costituire negli anni a venire un pilastro fondamentale nel mercato del lavoro. Si tratta dunque di un contratto che segna un punto di svolta per il settore, che attendeva una regolamentazione dal 2016: vediamo di seguito  quali sono le più significative novità introdotte.

I lavoratori domestici diventano "assistenti familiari"
Cancellando di fatto al tripartizione dei soggetti lavoratori in Colf, Badanti e Baby-Sitter, considerati fino al 2016 indistintamente quali  "lavoratori domestici" saranno raggruppati in un'unica categoria denominata “assistenti familiari”  e verranno classificati sulla base della loro attività, mansioni e competenze. Tutti i lavoratori del settore quindi vengono inseriti quindi in un’unica macro categoria e suddivisi soltanto in base alle mansioni svolte, alle attività e alle competenze professionali. 
Si introducono quindi quattro categorie:
  • Prima Categoria Super (lavoratori in possesso di attestati professionali o diplomi specifici riconosciuti con piena autonomia decisionale;
  • Prima categoria (lavoratori che in piena autonomia presiedono all’andamento della casa o che svolgano mansioni qualificate con elevata competenza);
  • Seconda categoria (lavoratori che svolgono mansioni inerenti all’andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite senza autonomia decisionale);
  • Terza categoria: (lavoratori generici).
Congedi donne vittime di violenza 
Il nuovo CCNL ha introdotto il riconoscimento del congedo per donne vittime di violenza e linee guida per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro; in tema di violenza  è stato valutato il rischio di rimanere vittime di molestie  per cui le Parti Sociali firmatarie del contratto hanno concordato di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte.  Il congedo, che sarà retribuito dall'Inps, potrà essere di massimo 3 mesi e potrà essere usufruito nell'arco temporale di 3 anni, su base oraria o giornaliera.

Permessi speciali per formazione 
Si tratta di un'altra novità introdotta con il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori domestici, i quali potranno ottenere dei permessi speciali per seguire percorsi formativi. l lavoratore che intende seguire un percorso di formazione può beneficiare di fino a 40 ore annuali di permesso formazione utili al miglioramento delle proprie competenze professionali.
Il numero totale delle ore di permesso formazione può inoltre aumentare a 64 su base annua per quei lavoratori che decideranno di frequentare percorsi formativi riconosciuti dall'Ebincolf.
I requisiti necessari di cui deve disporre il lavoratore ai fini di poter fruire dei permessi speciali sono sostanzialmente due: il lavoratore deve essere in possesso di un contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato, e deve avere una anzianità di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro.l’introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla formazione 

Aumento delle retribuzioni
Prima di parlare delle concrete iniziative poste in essere dal CCNL, è importante ricordare che le contrattazioni collettive sono inderogabili in pejus, ciò comporta inevitabilmente che qualsiasi contratto individuale di lavoro che appone clausole non conformi a quanto previsto nel CCNL, sono considerate nulle e sostituite di diritto con quanto previsto dall'accordo collettivo.

La prima importante novità riguarda la retribuzione corrisposta a una particolare categoria di lavoratori che si occupano della cura dei bambini al di sotto dei 6 anni di età oppure gli assistenti familiari e i badanti che si occupano della cura di più di una persona non autosufficiente, in quanto la maggiorazione del compenso si spiega con una richiesta maggiore di attenzione, precisione e difficoltà per l'attività richiesta. Tale categoria di lavoratori potrà beneficiare di una retribuzione mensile maggiorata di 12 euro, con un sistema di indennità che aumenterà – dal 1° ottobre 2020 - da 100 euro a 116 euro.
Per coloro che attesteranno la certificazione di qualità verrà corrisposto un aumento dello stipendio mensile di ulteriori 10 euro in ragione del fatto che la loro formazione professionale gli permette di accedere a un trattamento retributivo più alto.  
Questi lavoratori (chiamati assistenti educatori formati) si occupano – nel dettaglio – della cura dei bambini con particolari disabilità, problemi di apprendimento o disturbi dell’attenzione; oppure si occupano della cura di anziani con problemi di salute. 
Il CCNL implicherà infine un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal 1° gennaio 2021. 

Tutele e vantaggi nei confronti del lavoratore
Di particolare rilevanza l’estensione del periodo di prova a 30 giorni per gli assistenti familiari e l'assistenza per il lavoratore domestico   da parte un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il rinnovo contrattuale: l'’articolato sulle commissioni di conciliazione a livello territoriale viene implementato con la specifica clausola che prevede che il lavoratore domestico, durante il tentativo di conciliazione deve essere assistito. Da ricordare inoltre le linee guida fissate per ridurre i rischi presenti nei luoghi di lavoro. 

Quali sono i vantaggi per le famiglie?
Nonostante gli evidenti benefici in favore dei lavoratori domestici, i vantaggi del nuovo CCNL si ripercuotono anche sulle famiglie; l nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori domestici, risulterà più vantaggioso assumere una badante per le ore notturne o ingaggiare una persona in sostituzione della titolare. Infatti, il nuovo contratto prevede per coloro che necessitano di assistenza h24 di integrare il lavoro della titolare con una seconda persona. Dal 1° ottobre 2020, coloro che assumeranno una badante notturna potranno versare i contributi previdenziali sull’orario puramente convenzionale di 8 ore, con una riduzione settimanale di 24 ore. 


 
Autore: Avv. Veronica Luperini 2 novembre 2023
Il termine "sharenting" si riferisce alla pratica dei genitori di condividere costantemente contenuti online riguardanti i propri figli, come foto, video e ecografie. Questo neologismo deriva dall'unione delle parole inglesi "share" (condividere) e "parenting" (genitorialità). La pubblicazione in rete delle foto/video dei propri figli può comportare numerosi rischi che minacciano la privacy e la sicurezza dei minori tra cui: violazione della privacy e della riservatezza dei dati personali anche sensibili; mancata tutela dell’immagine del minore che a causa della permanenza in rete e dell’inevitabile perdita di controllo da parte dei genitore sul contenuto postato può essere utilizzata per fini impropri da parte di terzi (es. pedopornografia, ritorsioni etc); ripercussioni psicologiche sul minore rischiando di ritrovarsi con un'identità digitale costruita su immagini di cui non ha dato il proprio consenso, rischio di adescamento da parte di malintenzionati che possono sfruttare dati ed abitudini dei minori esposti online. Incremento episodi cyberbullismo E’ importante prestare attenzione quando si decide di pubblicare tali contenuti e seguire i suggerimenti forniti dal Garante della privacy tra cui: ✔️rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti) ✔️coprire i volti con una “faccina” emoticon; ✔️limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono o che siano affidabili e non le condividano senza permesso nel caso di invio su programma di messagistica istantanea; ✔️evitare la creazione di un account social dedicato al minore; ✔️leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo le fotografie.
Autore: Paolo Mascitelli 30 ottobre 2023
La retribuzione minima stabilita da un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non basta a garantire il rispetto del principio di sufficienza e proporzionalità dettato dall’articolo 36 della Costituzione. La Corte di cassazione ha stabilito che anche in presenza di un accordo collettivo, spetta in ogni caso al giudice il potere di valutare la congruità del salario minimo stabilito dalle parti sociali, mediante una verifica costituzionalmente orientata di tale misura. Dalla "corretta lettura" dell’articolo 36 della Costituzione, infatti, la Corte giunge a ricavare il principio secondo cui ciascun lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Secondo la Corte (sentenze 27711 e 27769 del 2 ottobre 2023) l'articolo 36 della Costituzione evidenzia due diritti distinti ma interconnessi: il diritto a una retribuzione " proporzionata " in base alla quantità e qualità del lavoro e il diritto a una retribuzione " sufficiente" che assicuri una vita dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia. La valutazione della congruità del salario minimo diventa, quindi, una valutazione flessibile dipendente dal contesto economico e sociale in evoluzione. La Corte ha introdotto un nuovo punto di vista sostenendo che per determinare il salario minimo non si debba considerare solo la soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat ma anche i concetti di sufficienza e proporzionalità. La Corte fa riferimento alla direttiva dell'Unione Europea sui salari adeguati che incoraggia gli Stati membri a garantire non solo i bisogni essenziali ma anche la partecipazione a attività culturali, educative e sociali. La valutazione che il giudice è chiamato a svolgere in merito alla congruità del salario minimo è dunque una valutazione fluida , dipendente dal contesto economico in evoluzione e non cristallizzata in parametri intangibili. Secondo gli Ermellini, quindi, si deve garantire al lavoratore una vita non solo non povera, ma anche dignitosa. In questo senso la Corte fa espresso riferimento alla recente direttiva Ue sui salari adeguati (n. 2022/2041) che sprona gli Stati membri a dotarsi di legislazioni nazionali orientate a garantire non solo il soddisfacimento di meri bisogni essenziali (quali cibo, alloggio, e così via) ma anche la legittima partecipazione ad attività culturali, educative e sociali. La direttiva Ue propone alcuni parametri per adeguare il salario minimo, come il potere d'acquisto dei salari rispetto al costo della vita e la distribuzione dei salari. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente giurisprudenza che si concentrava su parametri come l'indice Istat di povertà o l'importo della Naspi o del reddito di cittadinanza. La Corte di Cassazione invita a valutare con prudenza gli scostamenti dalla contrattazione collettiva, ma le recenti sentenze rischiano di creare incertezza , passando dalla certezza dei contratti collettivi a un potenziale eccesso di discrezionalità nelle aule di tribunale. La massima: "Il giudice può discostarsi dal Contratto collettivo Il giudice deve fare riferimento innanzitutto alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’articolo 36 della Costituzione. Per la determinazione del giusto salario minimo il giudice può usare come parametro la retribuzione stabilita in altri contratti collettivi di settori affini e può fare altresì riferimento a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue 2022/2041 del 19 ottobre 2022. Cassazione civile, sez. lavoro, 2 ottobre 2023 n. 27711 e n. 27769" Di altro avviso è il Tribunale di Milano che invece richiama espressamente la "prudenza" nel discostarsi dal salario indicato dal CCNL leader: "Ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro risulti inferiore alla soglia minima di sufficienza in base all’articolo 36 della Costituzione, il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri costituzionalmente garantiti, con valutazione discrezionale. Ove però la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto a usare tale discrezionalità con la massima prudenza, cura e attenzione e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche, politiche e sindacali sottese all’intero assetto degli interessi concordato dalle parti sociali nel confronto che porta alla stipulazione del contratto collettivo. Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 21 febbraio 2023 
Autore: Paolo Mascitelli 14 marzo 2023
La Cassazione torna a chiarire il "fenomeno" della colpa d'organizzazione rilevante ai sensi della punibilità dell'ente ex D.Lgs 231
Autore: PAOLO MASCITELLI 21 dicembre 2022
C orte di Cassazione , Sezione 4 , Penale , Sentenza 21 settembre 2022  n. 34943
Autore: Paolo Mascitelli 17 novembre 2022
Alla ricerca di una soluzione al problema di conformità.
Autore: Paolo Mascitelli 12 maggio 2022
Secondo la Cassazione n. 14760/22 è l egittimo il licenziamento della cassiera di un supermercato che per vincere i premi "cd fedeltà" carica i punti sulla propria carta, quando i clienti abbiano dimenticato o non abbiano proprio la tessera. Il caso A fronte del licenziamento disciplinare subito per i fatti in premessa, la dipendente assumeva a propria difesa la propria estraneità, deducendo che negli orari e nei giorni in cui risultavano eseguiti i fatti, ella si era alzata dalla propria postazione. I giudici di merito respingevano l'impugnazione, facendo gravare sulla dipendente l'onere della prova esimente, ritenendo già comprovata in via documentale la prova della giusta causa, in quanto tale fatto di per sé mina alla radice il rapporto fiduciario anche in ottica futura. Approdati dinanzi al giudice di legittimità, la Cassazione ha concluso per la legittimità della sanzione in funzione anche degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.T 
Autore: Paolo Mascitelli 22 febbraio 2022
Qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista integra il presupposto necessario per dimostrare la debenza del compenso.
Autore: Paolo Mascitelli 3 marzo 2021
La Cassazione con ordinanza 5077/2021 rigetta il ricorso della ex moglie ed esclude il diritto all'assegno di divorzio, ribadendo le motivazioni già affermate dai giudici di secondo grado. Le indagini difensive del marito erano infatti in grado di fornire prova del fatto che la donna, nonostante le dimissioni formali al proprio datore di lavoro, continuava a prestare di fatto servizio nello studio professionale. Inoltre i problemi di salujte accusati dalla donna quali impedimenti per costituire forza lavoro autonoma e garantirsi un impiego, non si dimostrano fondati in quanto risulta essere nelle piene capacità lavorative.
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